Con la recente riforma del contenzioso tributario – D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dalla legge 31 agosto 2022, n. 130 – un nuovo impianto procedurale e processuale ha preso l’avvio che impone una diversa esperienza e e competenza degli operatori. Giudici tributari di nuovo ruolo e carriera, istituti rivisti e modificati, richiedono la necessaria presenza di consulenti patrocinanti di adeguata specializzazione.
È l’art. 12 del D.lgs. n. 546/1992 a prevedere l’obbligo per i contribuenti di farsi assistere in giudizio da un professionista/difensore abilitato, fatta eccezione per le controversie tributarie di valore pari o inferiore a euro 3.000,00. L’Assistenza tecnica è affidata ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 546/1992: ai professionisti iscritti negli ordini degli Avvocati, dei Dottori commercialisti iscritti alla sezione A del relativo albo e dei Consulenti del lavoro. Questi professionisti sono abilitati alla difesa in tutte le controversie tributarie, a prescindere dalla materia del contenzioso attivato; agli Ingegneri, gli Architetti, i Geometri, i Periti industriali, i Dottori agronomi e forestali, gli Agrotecnici, i Periti agrari, gli Spedizionieri doganali che risultino iscritti all’albo di pertinenza ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6 del D. Lgs. 546/1992. La loro abilitazione è limitata ai contenziosi che vertono su specifiche materie, individuate all’art. 2, comma 2, primo periodo, del D. Lgs. n. 546/1992.
RETE PROFESSIONALE ha raccolto professionisti esperti in tutte le materie del contenzioso, che assistono il cliente in ogni fase del contenzioso, di fronte alle Corti di Giustizia ed in Cassazione.
Insieme alla fase giudiziale l’assistenza e la consulenza viene fornita per ogni utilizzo degli strumenti deflattivi del contenzioso (AUTOTUTELA – ACQUIESCENZA – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – RECLAMO/MEDIAZIONE) nonché nell’eventuale Conciliazione Giudiziale
CdL Paolo De Medici