In data 15 luglio 2022 è entrato in vigore, dopo un lungo iter normativo, il nuovo “Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza” (CCII), in attuazione della Direttiva UE 20 giugno 2019 n. 1023 (“Direttiva Insolvency”) riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Gli Istituti regolamentati dal nuovo Codice della Crisi si basano su principi volti a preservare il valore dell’impresa e a recuperare la capacità produttiva della stessa, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti nella crisi, da realizzare attraverso misure di prevenzione e diagnosi tempestiva.
Le imprese, così come indicato dalla Direttiva UE 20 giugno 2019 n. 1023, dovranno dotarsi anche di strumenti di valutazione prospettica, come business plan, budget di tesoreria e piani di cash flow, secondo un approccio operativo previsionale (“forward looking”) che tenga conto non solo dei rischi attuali, ma anche di quelli attesi (rischio prospettico della solidità economico-finanziaria).
I quadri di ristrutturazione preventiva, così come previsto dalla “Direttiva Insolvency”, dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l’insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane.
Quanto prima un’impresa è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un’insolvenza imminente o, nel caso di un’impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione.
Si rende necessario, pertanto, alla luce delle disposizioni contenute nel Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza, nonché delle disposizioni contenute al comma 2 dell’art. 2086 del c.c., predisporre strumenti di allerta precoce sia in funzione delle dimensioni delle imprese che delle loro peculiarità.
Dott. Andrea Poli