Si segnala che l’articolo 4 della legge 162/2021 ha aggiunto l’articolo 46-bis al D.Lgs. 198/2006, regolamentando la nuova “certificazione della parità di genere”, volta ad attestare, dal 1° gennaio 2022, le politiche e le misure concretamente adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha successivamente definito, con il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2022, i parametri per il conseguimento della suddetta certificazione nonché il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali, delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità, i quali procederanno al monitoraggio volto alla verifica del mantenimento dei parametri certificati.

A tal fine, il datore di lavoro fornirà annualmente un’informativa aziendale sulla parità di genere che, unitamente ai dati risultanti dal rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all’art. 46 del D.Lgs. 198/2006, per le aziende tenute a presentarlo, costituirà elemento di valutazione.

L’introduzione dell’agevolazione contributiva per le aziende virtuose

Per incentivare le aziende private verso il superamento delle disparità di genere, l’articolo n. 5 della legge 162/2021 ha destinato, inizialmente per il 2022, 50 milioni di euro alla riduzione contributiva pari all’1% per i datori di lavoro in possesso della certificazione, con un limite di 50.000 euro per azienda; la misura è stata poi resa strutturale dal comma 138 dell’articolo 1 della legge 234/2021.

Il Ministero del lavoro ha fornito in seguito le indicazioni per l’utilizzo del beneficio con il Decreto Ministeriale del 20 ottobre 2022 (pubblicato il 28 novembre 2022), che sono state recepite dall’Inps nella circolare del 31 dicembre 2022, n. 137, relativamente all’annualità in corso.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Come disposto dal citato D.M., condizione imprescindibile per beneficiare della riduzione contributiva, è che il datore di lavoro abbia conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022.

Le aziende dovranno essere titolari del DURC regolare e dovranno poter dimostrare l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, nonché il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 1175, legge 296/2006).

Inoltre, laddove il datore di lavoro occupi oltre 50 dipendenti, essendo tenuto al rapporto biennale obbligatorio sulla situazione del personale maschile e femminile, in caso di inadempienza protrattasi per oltre 12 mesi e verificata dall’INL, lo stesso potrà disporre la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti (articolo 46, comma 4, del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna), con conseguente obbligo di restituzione degli stessi, gravati di interessi e sanzioni a norma di legge e fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

Possono beneficiare della riduzione in commento tutti i datori di lavoro, anche con meno di 50 dipendenti, del settore privato anche non imprenditori, con conseguente esclusione delle pubbliche amministrazioni.

Misura e calcolo dello sgravio, cumulo con altri incentivi

Come accennato, la riduzione contributiva è pari all’1% della contribuzione a carico del datore di lavoro, con un massimo di 50.000 euro annui, che, rapportato su base mensile, è pari a 4.166,67 euro (50.000,00/12).

L’esonero ha la medesima durata della certificazione per la parità di genere e decorre dal primo mese in cui la stessa è valida; in caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente tale evento all’Inps e conseguentemente interrompere la fruizione dello sgravio.

La misura in questione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo.

Modalità di fruizione

I datori di lavoro dovranno trasmettere telematicamente il modulo di istanza on-line “PAR_GEN”, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, all’interno del portale www.inps.it, dal 27 dicembre 2022 al 15 febbraio 2023[4].

Nel modulo di istanza telematica dovranno essere inseriti:

  • i dati identificativi del datore di lavoro;
  • la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione;
  • l’aliquota datoriale media stimata relativa al medesimo periodo;
  • la forza aziendale media stimata relativa al periodo su indicato;
  • il periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere.

Le istanze resteranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione da parte dell’istituto, che avverrà al termine del periodo volto all’acquisizione delle istanze e, pertanto, dal 16 febbraio 2023.

Al termine delle elaborazioni, lo stato passerà in “accolta” se accolta per l’intero importo spettante che sarà indicato in calce all’istanza stessa, mentre in caso di accoglimento parziale per insufficienza delle risorse, lo stato sarà mutato in “accolta parziale”.

A tutti i soggetti autorizzati alla fruizione dello sgravio sarà attribuito il codice di autorizzazione “4R”.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà periodicamente all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere. Ove di interesse, Rete Professionale è disponibile per fornire chiarimenti ed assistenza in materia.

A cura dell’ avv. Tancredi Mungiello

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *