DIRITTO BANCARIO // FIDEIUSSIONE OMNIBUS – SOCI, AMMINISTRATORI e PRIVATI a RISCHIO

Spesso gli istituti di credito fanno sottoscrivere (o hanno fatto sottoscrivere) a soci, amministratori o a terzi, “fideiussioni omnibus”, ossia garanzie personali a tutela di richieste di linee di credito, per importi non limitati all’importo richiesto ma a somme rilevantmente superiori o addirittura per la generalità dei crediti del firmatario.

Tale tipo di fideiussione si differenzia dalla fideiussione ordinaria per il fatto che la garanzia non è limitata all’importo di credito richiesto (ad esempio a uno specifico prestito ricevuto dall’istituto di credito), ma garantisce, invece, il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con la banca, per qualsiasi operazione bancaria, presente o futura.

Ebbene la sottoscrizione di tale tipo di fideiussione può bloccare ulteriori richieste di linee di credito, anche di modico importo (esempio: finanziamento per l’acquisto di un auto), di fatto impendendo la normale operatività sia aziendale sia personale, pur avendo anche a disposizione un cospicuo patrimonio.

Al fine di una maggiore tutela si consiglia pertanto di:

  1. Verificare con attenzione con avvocati o consulenti esperti in materia, i testi di fideiussione proposti dagli istituti di credito (o assicurativi) prima di sottoscriverli;
  2. Verificare con attenzione con avvocati o consulenti esperti in materia, I testi di fideiussioni già sottoscritti e nel caso, avviare trattative con gli Istituti per richiederne la modifica/riduzione/annullamento.

Siamo a disposizione per maggiori chiarimenti e assistenza.

Avv. Elisa Lagni

S.R.L.: RESPONSABILITA’ ILLIMITATA DEGLI AMMINISTRATORI PER I DEBITI DELLA SOCIETA’

Con l’entrata in vigore della riforma del 2021, la responsabilità dell’amministratore di Srl – a differenza del socio – è divenuta illimitata per i debiti contratti dalla società. L’amministratore risponde infatti dell’adempimento delle obbligazioni sociali con tutti i suoi beni presenti e futuri secondo la regola stabilita dall’art. 2740 comma 1 c.c..

Prima dell’entrata in vigore della riforma se la Srl avesse contratto un debito con un soggetto terzo, quest’ultimo avrebbe potuto aggredire solo il patrimonio della società e non i patrimoni personali di soci e amministratori.

Con la riforma invece l’amministratore di una Srl è chiamato a rispondere con il proprio patrimonio personale se quello della società non è sufficiente a soddisfare il debito. In buona sostanza gli amministratori sono responsabili illimitatamente, non hanno più alcuna limitazione e rispondono con il loro patrimonio dei debiti della società.

Si ricorda inoltre che, in alcuni casi, anche i soci della S.r.l. possono essere responsabili illimitatamente e in solido con gli amministratori, qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società.

Al fine di una maggior tutela degli amministratori/soci pertanto, si consiglia di:

  1. effettuare una verifica sulla propria situazione societaria, immobiliare, finanziaria congiuntamente ad avvocati o consulenti esperti in materia
  2. valutare ed adottare, con l’assistenza di avvocati o consulenti esperti in materia, le opportune strategie di tutela ed adempimenti societari, immobiliari, finanziari.

Se ritenuto, lo Studio Legale resta a disposizione per un confronto su tali aspetti e per assistervi nell’analisi degli stessi Siamo a disposizione per maggiori chiarimenti e assistenza.

Avv. Elisa Lagni

CONSERVAZIONE DIGITALE – NUOVI OBBLIGHI PER LE IMPRESE e GLI ENTI DAL 2022

Si segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono divenute obbligatorie ed operative per tutte le imprese ed enti le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di AgID.

Le linee guida (determinazione n. 407/2020 e determinazione n. 371/2021, AgID) in particolare prevedono in primis l’obbligo di individuare nominare una nuova specifica figura: il Responsabile della Conservazione Digitale con il compito di redigere un Manuale della Conservazione Digitale e controllare e verificare in azienda tutti i processi di gestione dei “documenti digitali”. Il Manuale della conservazione dovrà prevedere tutti i processi di gestione dei documenti digitali aziendali e dell’ente.

Per i soggetti privati il ruolo del responsabile della conservazione può essere svolto anche da un soggetto esterno all’organizzazione (consulente o fornitore esterno ad esempio), a condizione che sia terzo rispetto a chi gestisce il servizio di conservazione digitale dei documenti e dotato sempre delle necessarie competenze giuridiche, informatiche e archivistiche.

Alla mancata nomina del Responsabile della Conservazione e la conseguente mancata redazione del manuale di conservazione si applicano le sanzioni previste dall’articolo 9, primo e secondo comma del D.lgs. 471/97, ovvero: sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.

In questa situazione, si consiglia ad imprese enti e società di:

1. Verificare se si è provveduto ad identificare il “Responsabile della Conservazione” e in caso negativo provvedere quanto prima;

2. Predisporre e implementare, unitamente a consulenti esperti in materia, l’introduzione di un manuale della conservazione digitale conforme alla nuova normativa

3. Valutare modificare e integrare il sistema di conservazione (procedure, sistemi, back up) utilizzato adeguandolo alle nuove linee guida AgID.

Se ritenuto, lo studio è a disposizione per valutare congiuntamente tali aspetti.

Si resta a disposizione per chiarimenti e si inviano cordiali saluti

Avv. Elisa Lagni

WHISTLEBLOWING – nuova direttiva europea e recepimento italiano – nuovi obblighi per le imprese

In data 9 dicembre 2022 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo per il recepimento della Direttiva Whistleblowing (Direttiva (UE) 1937/2019) ed è stato assegnato alle commissioni parlamentari di competenza che avranno termine sino al 19 gennaio 2023 per le loro valutazioni. A breve pertanto la nuova normativa diverrà operativa.

In particolare, la normativa prevede che tutti gli enti (imprese, società, associazioni, ecc…) con più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di istituire un “sistema di whistleblowing” interno aziendale ossia procedure e canali di segnalazione interni, da rendere disponibili a lavoratori, organi societari o terze parti di un’organizzazione (fornitori, appaltatori azionisti, ecc…), per poter segnalare condotte illecite o fraudolente o comportamenti non conformi ad alcune normative europea (tra cui: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza) di cui siano venuti a conoscenza, con obbligo di prevedere la riservatezza e protezione del segnalante (whistleblower) ed obbligo di riscontro al segnalante entro termini precisi.

Sarà necessaria altresì l’attivazione di canali di segnalazione “esterna”, intendendosi in tal senso la segnalazione di un illecito che viene rivolta all’autorità giudiziaria, ai media o alle associazioni ed enti competenti.

Ad oggi tali obblighi di “Whistleblowing” sono obbligatori solo per le aziende/enti pubblici o privati che hanno adottato modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001 o le aziende/enti pubbliche sottoposte alla normativa anticorruzione. Dall’entrata in vigore del nuovo decreto invece tale obbligo sarà vincolante per tutte le imprese con almeno 50 lavoratori anche prive di mog 231 o anticorruzione.

Il mancato adeguamento comporta sanzioni:

– da € 10.000 a € 50.000 per i casi di mancata adozione di procedure per il whistleblowing, di non conformità delle procedure o di mancata gestione delle segnalazioni;

– da € 5.000,00 a € 30.000,00 nel caso in cui vengano accertate misure ritorsive o condotte vessatorie contro il segnalante, nonché nel caso in cui l’ente ostacoli la segnalazione o violi l’obbligo di riservatezza.

In questa situazione, si consiglia ad imprese enti e società di:

1. valutare, predisporre implementare, unitamente a consulenti o avvocati esperti in materia, l’introduzione di sistemi di whistleblowing conformi alla nuova normativa

2. valutare, modificare, integrare eventuali sistemi di whistleblowing già in essere adeguandoli alle nuove previsioni.

Siamo a disposizione per chiarimenti o assistenza sul punto.

Avv. Elisa Lagni

Riordino e riforma delle disposizioni  in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici,  nonché di lavoro sportivo

D.Lgs.  163/2022 e D.Lgs. 36/2021:  la riforma del settore sportivo, con particolare riferimento all’ambito dilettantistico ed al suo superamento verso una professionalizzazione del settore, riordinando la distinzione fra professionismo e dilettantismo, la prestazione sportiva amatoriale, la disciplina del rapporto di lavoro, così ampliando alla definizione di lavoratore sportivo.

Entrata in vigore: tra il 17.11.2022 e, per gli interventi più sostanziali e rilevanti in materia di lavoro sportivo, dal primo gennaio 2023.

Le novità riguardano essenzialmente:

  • impianto organizzativo ed assetto societario: revisioni di statuti, estensione alle cooperative ed agli Enti del Terzo Settore, possibilità distribuzione utili ed attività secondarie, adempimenti formali e nuovo registro degli enti sportivi;
  • riordino rapporti di lavoro: abrogazione legge 81/1991 e gestione del “superprofessionismo” in termini di lavoro autonomo, disciplina omogenea e più estesa (es. anche attività amministrative e gestionali) del lavoro sportivo nel settore dilettantistico, con aree di non imponibilità distinte tra fini fiscali (elevato ad € 15.000,00) e previdenziali (limitato ad € 5.000,00), adempimento antinfortunistici (D.lgs. 81/2008 ed altre normative di settore) ed apertura all’apprendistato; si distinguono,
    • per i settori professionistici (secondo l’ordinamento sportivo): rapporti di lavoro si presumono di natura subordinata ed a tempo determinato, salvo eccezioni (es. superprofessionisti),
    • per i settori dilettantistici (secondo l’ordinamento sportivo): rapporti di lavoro si presumono di natura autonoma, sotto la specie della collaborazioni coordinate e continuative, salvo eccezioni (es. superamento monte orario o eterodirezione gerarchica)
  • riordino prestazioni volontarie: elementi formali e limitazioni al rimborso delle spese.

Per ogni approfondimento ed esigenza di supporto specifico, ReteProf è in grado di esprimere specialistiche competenze.

Avv. Antonio Porpora

Ministero della Salute Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023

con la pubblicazione della Circolare 51786 del 29.12.2022, sono state aggiornate le misure di prevenzione e protezione con il documento denominato “Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023”, che si segnala per l’estensione adi talune misure al virus influenzale; in particolare reca:

  • misure tipiche sotto i profili epidemiologici (sorveglianza e monitoraggio), di sanità pubblica (autosorveglianza, isolamento, gestione contatti),
  • misure sanitarie per la malattia Covid-19 ed i virus influenzali (misure comportamentali, vaccinazioni in termini di raccomandazioni, trattamento domiciliare e misure organizzative dei servizi sanitari),
  • misure organizzative rilevanti anche sotto il profilo dei rapporti di lavoro (DPI – dispositivi di protezione individuale comunque obbligatorie in strutture sanitarie, RSA et similia, lavoro da remoto, areazione, aggregazioni), da adottare in ipotesi di saignificativo aggravamento della situazione epidemiologica, ferma restando le misure tecniche inerenti il ricambio dell’aria nei luoghi chiusi di cui a Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli

ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2. Versione del 18 aprile 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2021. (Rapporto ISS COVID-19, n. 11/2021).

Avv. Antonio Porpora